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D.P.C.M. 28/06/2002 n. 3224
3. Il Servizio nazionale dighe, per le medesime finalità, è autorizzato ad assumere con contratto a tempo determinato - avente durata limitata alla validità della dichiarazione di stato di emergenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2002 - previo esperimento di una selezione per titoli, dieci unità di personale tecnico in possesso di diploma di laurea attinente le materie di competenza del servizio. Al personale in esame verrà attribuito il trattamento economico spettante al personale di ruolo appartenente all'area C, posizione economica C2 di cui al C.C.N.L. Comparto ministeri stipulato il 2 giugno 1998.
4. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza connessi alla situazione di emergenza in atto, il personale di ruolo del Servizio, nonchè il personale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili, computate sulla base dell'attività effettivamente resa ed attestata.
5. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della presente ordinanza, il commissario delegato ha facoltà di assumere, attraverso selezione per titoli, con contratto di lavoro a tempo determinato, per la durata della dichiarazione di stato di emergenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2002, dieci unità di personale tecnico, in possesso di diploma di laurea attinente le finalità di cui all'articolo sopra citato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale appartenente alla categoria D1 del vigente contratto collettivo regionale dei dipendenti dell'amministrazione regionale siciliana.
1. Per il superamento dello stato di emergenza idrica nel territorio della regione siciliana il commissario delegato di cui al precedente art. 1 può stipulare apposite convenzioni con gli enti di cui all'art. 6, primo comma, dell'ordinanza n. 3189 del 22 marzo 2002, per studi e consulenze finalizzati all'attuazione degli interventi di cui allo stato di emergenza per far fronte alle disfunzioni di ordine organizzativo e gestionale interno degli enti territoriali, agendo anche in via sostitutiva dei medesimi.
2. Il commissario delegato è autorizzato anche a provvedere ad interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle reti idriche a valere sulle disponibilità finaziarie di bilancio delle amministrazioni e degli enti pubblici preposti, anticipando, ove occorra, le somme necessarie dalle disponibilità di cui alla presente ordinanza.
Art. 6.
1. Il commissario delegato per i compiti di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera c) della presente ordinanza: dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali destinate alla realizzazione delle relative opere; attiva tutte le procedure necessarie per assicurare, ove previsto, il confinanziamento comunitario degli interventi; attiva il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsto per gli interventi finanziati dall'Unione europea.
2. Il commissario delegato per gli studi, i piani d'ambito e le progettazioni degli interventi previsti dalla programmazione dei fondi comunitari, nonchè dagli accordi di programma quadro in materia di risorse idriche può avvalersi della Sogesid S.p.a. costituita ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Tale società provvederà alla realizzazione delle attività di cui sopra con le risorse trasferite o da trasferire da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a carico del fondo di cui al citato Decreto legislativo n. 93/1996 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Al fine di dare corso con la massima urgenza agli interventi di cui alla presente ordinanza, unitamente alla necessità di svolgere una campagna di informazione e di sensibilizzazione della popolazione per un uso razionale della risorsa idrica ed una limitazione degli sprechi nelle regioni oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza relativamente all'approvvigionamento e distribuzione idrica, per la predisposizione di piani di emergenza relativi alla gestione della distribuzione urbana nei comuni maggiormente a rischio, per il reperimento di informazioni ed il censimento di fonti idriche private o non dichiarate il Dipartimento della protezione civile può avvalersi, con le medesime modalità, della società di cui al precedente comma 2.
Art. 7.
1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato può derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, oltre che alle norme di cui all'art. 11 dell'ordinanza 3189/2002, alle seguenti disposizioni di Legge: Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, come coordinato con le disposizioni del Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65; Legge della regione siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, articoli 8, 9, 10, 11 e 51; Legge della regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, articoli 5, 7, 9, 11, 19, 20 e successive modifiche ed integrazioni; Legge della regione siciliana 8 gennaio 1996, n. 4, articoli 5, 7, 10, 13, 17, 19, 20, 31 e successive modifiche ed integrazioni; Legge della regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1, 2, 5-bis, 6, 7, 8, 9, 10-bis, 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34-ter, 36-bis, 37, 38, 41, 42, 42-bis 42-ter, 43, 44, 45, e successive modifiche ed integrazioni; Legge della regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21; Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 10.
Art. 8.
1. Per far fronte a tutti gli oneri, anche di funzionamento, derivanti dall'attuazione degli interventi in materia di zootecnia e foraggio di cui al precedente
art. 2 della presente ordinanza, è stanziata la somma di Euro 30.000.000/00 a valere sul pertinente capitolo del centro di responsabilità n. 13 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2002.
2. Tale importo è trasferito, in deroga alle norme di contabilità generale in materia di contabilità speciali, direttamente su apposito capitolo sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato di cui all'art. 1, all'uopo istituita e resa disponibile per le attività del soggetto attuatore di cui all'art. 2 con vincolo di destinazione d'uso ed obbligo della relativa rendicontazione.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo a tutti gli effetti prodotti dalle iniziative assunte dal commissario delegato, e ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, non gravano sulle disponibilità finanziarie del predetto Dipartimento. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2002 Il Ministro: Scajola
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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